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Ecco la circolare n. 17/E esplicativa del “nuovo sistema ISA”.
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Il nuovo sistema ISA anche detto “Indici Sintetici di Affidabilità fiscale”.
L’Agenzia ricorda che il nuovo sistema ISA tiene conto di una pluralità di indicatori sostanzialmente riconducibili a due gruppi:
Indicatori elementari di affidabilità, riferiti: alle stime dei ricavi/compensi, del valore aggiunto per addetto e del reddito per addetto; all’attendibilità di rapporti che esprimono aspetti della gestione tipica dell’attività (indicatore Durata e Decumulo delle scorte);
Indicatori elementari di anomalia, riferibili: a disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei modelli di dichiarazione, ovvero emergenti dal confronto con banche dati esterne; a situazioni di non normalità/ non coerenza del profilo contabile e gestionale che evidenziano condizioni atipiche rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferite.
La media del valore attribuito ai singoli indicatori elementari esprime, su una scala da 1 a 10, il punteggio dell’indice sintetico e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori, con la conseguenza che maggiore è il “voto”, più affidabile è il contribuente.
Nella formulazione degli ISA, l’Agenzia si è basata su una serie di elementi caratterizzanti, che vediamo nel dettaglio.
1. Modelli di Business (MoB) La nuova metodologia individua i modelli organizzativi che rappresentano la struttura della Catena del Valore alla base del processo di produzione del bene o del servizio.
Tale approccio si basa su quattro “blocchi” di analisi che consentono di scomporre le determinanti fondamentali della generazione del Valore in altrettante aree e individuare i fattori principali da cui esse dipendono:
Value Proposition: la proposta principale di valore che riguarda il prodotto o servizio offerto al mercato, il modo in cui vengono effettuate le lavorazioni/trasformazioni, il target di clienti che generano valore all’impresa o al professionista;
Value Network: il valore generato dalla relazione con “reti” di operatori/soggetti esterni (ad esempio canali distributivi, intermediari, subforniture esternalizzate a terzi, accordi e scambi con i fornitori di materie prime/semilavorati);
Value Finance: il modello di generazione del ricavo/compenso come le politiche di prezzo, le strutture di costo, la struttura dei ricavi specie quelli derivanti da attività “no core”;
Value Architecture: gli strumenti tecnologici trasversali all’organizzazione, le risorse professionali specifiche e le competenze specialistiche che contribuiscono a determinare il vantaggio competitivo dell’impresa sul mercato.
2. Panel non bilanciato di 8/9 anni
Per la definizione del campione di stima l’Agenzia ricorda che sono stati analizzati i dati panel degli operatori economici (imprese/lavoratori autonomi) presenti nella banca dati degli studi di settore degli ultimi otto periodi d’imposta, per gli ISA elaborati nel 2017, degli ultimi nove periodi d’imposta disponibili, per gli ISA elaborati nel 2018, al fine di tenere conto anche del comportamento individuale del contribuente nel tempo e dell’andamento congiunturale.
3. Unico modello di regressione
È prevista un’unica funzione di regressione in cui la probabilità di appartenenza ai singoli Modelli di Business (MoB) diventa una delle variabili esplicative. Tale nuova regressione è calcolata su scala logaritmica. Secondo l’Agenzia, questa soluzione metodologica ha il vantaggio di tener conto, con un’unica funzione, delle possibili differenze di risultati economici riconducibili agli aspetti territoriali, alle diverse caratteristiche strutturali ed organizzative dei soggetti economici osservati. Inoltre i criteri utilizzati per la definizione delle funzioni di stima sono i medesimi sia per le attività esercitate in forma di impresa sia per quelle svolte sotto forma di lavoro autonomo.
4. Andamento congiunturale
La scelta di operare su un arco temporale più ampio (panel di otto/nove annualità) consente, tra l’altro, di cogliere fenomeni congiunturali che possono aver influito sull’attività dell’operatore economico nei diversi periodi d’imposta, e di effettuare stime più aderenti al grado di efficienza produttiva del singolo contribuente. L’andamento congiunturale è misurato sulla base di informazioni macro-economiche quali, ad esempio, il tasso di occupazione Regionale (dato ISTAT) e/o l’andamento dei ricavi/compensi del settore, eventualmente suddivisi sulla base dei risultati derivanti dalla relativa analisi territoriale.
5. Effetto individuale
La stima è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno specifico coefficiente individuale, che misura le differenze persistenti nella produttività degli operatori economici (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato) e che risulta calcolato sui dati delle precedenti otto annualità dichiarative relative agli studi di settore o ai parametri.
I coefficienti individuali colgono le caratteristiche specifiche dei singoli operatori economici. È così possibile calcolare per ogni contribuente il relativo effetto individuale, permettendo, in tal modo, una sempre maggiore personalizzazione delle stime.
I dati considerati dal nuovo sistema ISA L’Agenzia ricorda che gli ISA si basano sia su dati dichiarati direttamente dal contribuente sia su quelli resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ed acquisibili dal contribuente.
Entrambe le tipologie di dati devono essere elaborate attraverso l’apposito software “Il tuo ISA 2019” e contribuiscono al calcolo dell’indice sintetico di affidabilità. Sulla base del questionario previsto per ogni singolo modello ISA, il contribuente fornisce i dati per periodo 2018 (salvo alcune eccezioni rinvenibili principalmente nel quadro “D” relativo ai beni strumentali) . Il contribuente, ai fini dell’applicazione degli ISA devono essere utilizzati anche gli ulteriori dati di natura fiscale. Si tratta, in particolare, di alcuni dati (come ad esempio quelli relativi alle dichiarazioni degli anni precedenti a quello di applicazione degli ISA) resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e individuati nelle Note tecniche e metodologiche allegate ai decreti di approvazione degli ISA.
Gran parte dei dati forniti dall’Agenzia, laddove risultino non corretti, possono essere modificati; in tal caso l’ISA sarà ricalcolato con i dati modificati. Nel caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.
Alcuni dei dati forniti dall’Agenzia non sono modificabili: con riferimento a tali dati, il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive”.
Sistema ISA 2019: Cause di esclusione e compilazione
L’Agenzia ha precisato nella circolare che i contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello fatta eccezione per i soggetti “multiattività”. Pertanto, tutti quei casi in cui si doveva compilare il modello anche in presenza di una esclusione dagli Studi di settore (continuazione di attività svolta da altri, cessazione dell’attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività, ecc.), non sono state riprese negli ISA: quindi il modello non va né compilato, né allegato.
Il punteggio ISA: l’acquisto di affidabilità fiscale
Sappiamo che il punteggio calcolato da “Il tuo ISA”, permette l’accesso ai regimi premiali di cui al provvedimento 10/5/2019, n. 126200. Tanto più alto è il punteggio ottenuto tanto maggiori possono essere i benefici premiali per i contribuenti. Il contribuente, quindi, sulla base della specifica situazione soggettiva, tenuto conto del punteggio ottenuto, potrà avere interesse a migliorare il proprio giudizio di affidabilità. Il proprio punteggio di affidabilità può esser modificato: correggendo le eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari; dichiarando ulteriori componenti positivi. La dichiarazione di ulteriori componenti positivi, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IRAP e, in termini di maggior volume di affari, ai fini IVA, avrà quindi effetti diretti per l’accesso alla predetta premialità. La dichiarazione di ulteriori componenti positivi non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (anche con rateazione). Con la risoluzione n. 48/E del 10/5/2019 è stato individuato il seguente codice tributo: “6494 – ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione IVA”.
Il punteggio di affidabilità ISA: i benefici premiali
Senza ripetere quelli che sono i benefici premiali oggetto di quantificazione nelle norme e nel provvedimento dell’Agenzia, andiamo piuttosto a individuare le particolarità. L’Agenzia, con riferimento all’IVA, spiega che il limite annuale di 50.000 si riferisce all’anno di utilizzo della compensazione e non al periodo in cui il credito sorge. Infatti recita: “L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno 2020.” Nessuna analisi si propone per gli altri benefici premiali i quali decorrono già dalla dichiarazione in corso di presentazione e relativa al periodo d’imposta 2018. Ricordiamo che la sostanziale differenza fra l’utilizzo di un credito IVA e quello di un credito da imposte dirette, sta nel fatto che per l’IVA il visto e propedeutico (cioè prima si presenta la dichiarazione munita di visto e dal 10° giorno successivo di può compensare), mentre, per le imposte sui redditi si può già compensare dal 1° gennaio dell’anno nel quale la dichiarazione sarà presentata: importante è che la dichiarazione venga spedita munita di visto entro i termini di presentazione (che quest’anno è il 30 novembre).
Nuovo sistema ISA: l’analisi del rischio
L’affidabilità fiscale del contribuente, definita attraverso l’applicazione degli ISA, rappresenta, oltre che un mezzo per riconoscere benefici ai più virtuosi, anche uno strumento per individuare le posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli. In tal senso il comma 14 dell’articolo 9-bis prevede che Agenzia delle entrate e Guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengano conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli ISA, oltre che delle informazioni presenti nella cosiddetta “anagrafe dei conti”. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 10 maggio 2019, inoltre, sulla base di quanto previsto al comma 14 dell’articolo 9-bis, individua pertanto i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia delle entrate tiene conto per definire le specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale. L’individuazione dei livelli minimi di affidabilità fiscale è stata effettuata sulla base delle stime relative all’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2018 effettuate utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017. Tali stime evidenziano che parte significativa dei contribuenti che dichiarano redditi imponibili significativamente bassi si attesta sotto la soglia del punteggio di affidabilità fiscale pari a 6; oltre tale soglia, la media dei redditi dei soggetti esaminati assume valori significativamente più elevati.
Dagli Studi di settore agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale
Al comma 18 dell’articolo 9-bis viene previsto il superamento degli studi di settore e dei parametri, in conseguenza dell’introduzione degli ISA. In particolare, viene disposto che le norme relative all’elaborazione e all’applicazione dei parametri e degli studi di settore cessino di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d’imposta in cui si applicano gli ISA. La medesima disposizione prevede, altresì, che le norme che, per fini diversi dall’attività di controllo, rinviano alle disposizioni in materia di studi e parametri, si intendono riferite anche agli ISA.
Esempi di applicabilità della normativa studi di settore agli ISA
La circolare indica, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui la normativa degli studi di settore sia applicabile anche agli ISA:
-al comma 1 dell’articolo 116 del TUIR, viene previsto che l’opzione per la trasparenza fiscale può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del precedente articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa; al comma 1 dell’articolo 92-bis del TUIR, è previsto che la valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati al precedente articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del “primo entrato primo uscito”, anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale;
-al comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo 241/1997, è disposto che i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma l del precedente articolo 32 prestano l’assistenza fiscale alle imprese.
Sono escluse dall’assistenza fiscale le imprese soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale, nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577.
Esempi di inapplicabilità della normativa studi di settore agli ISA Al contrario, l’Agenzia ritiene che nelle seguenti fattispecie non siano applicabili agli ISA le norme degli studi di settore: al comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 8, del D.Lgs. 471/1997, è previsto che “Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.”
La disposizione in parola, poiché ritenuta rivolta alle attività di controllo, si ritiene che non possa intendersi riferita anche agli ISA.
La disposizione non sembra applicabile agli ISA anche in considerazione del fatto che l’articolo 9-bis dispone già in tema di sanzioni applicabili nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, prevedendo la graduazione della misura della sanzione in ragione del comportamento del contribuente; tale graduazione risulterebbe incompatibile con la previsione di applicare la misura massima della sanzione disposta al comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; al comma 4, lettera b), dell’articolo 10 della L. 146/1998, è previsto che alcune cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore (soggetti che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta), non rilevassero in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti; anche in questo caso, la disposizione, poiché ritenuta rivolta alle attività di controllo, si ritiene che non possa intendersi riferita anche agli ISA.
Nuovo sistema ISA: le sanzioni e l’attività di accertamento
Il comma 16 dell’articolo 9-bis prevede che l’omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli ISA, ovvero la comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 471/1997. L’Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, dovrà mettere a disposizione del contribuente, con le modalità previste all’articolo 1, commi da 634 a 636, della L. 190/2014, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
Sono interessati i soggetti che dichiarano redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo per cui risulta approvato un indice sintetico di affidabilità fiscale e che, in sede di dichiarazione, non hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati e non hanno indicato una causa di esclusione che li esoneri dalla presentazione del modello stesso. Tale modalità di comunicazione telematica consente di fornire, con efficienza e tempestività, indicazioni al contribuente circa gli adempimenti dichiarativi relativi agli ISA in modo da permettere allo stesso, laddove non abbia in precedenza correttamente provveduto, di adempiere all’obbligo di presentazione dei relativi modelli.
La norma chiarisce che gli Uffici dell’Agenzia dovranno tenere conto del comportamento del contribuente al fine di graduare la misura della sanzione. Per il caso di omessa presentazione del modello ISA, è, infine, previsto dal medesimo comma 16 che l’Agenzia delle entrate possa procedere, previo contraddittorio, all’accertamento dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell’articolo 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 55 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Le Note Tecniche e Metodologiche
Le Note Tecniche e Metodologiche (punto 2.2 della circolare AdE 17/E/2019), allegate ai decreti di approvazione degli ISA, contengono:
-gli elementi rilevanti ai fini dell’analisi dei modelli di business (MoB);
-gli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia;
-le tabelle dei coefficienti, la lista delle variabili, nonché le matrici per l’assegnazione ai MoB e per l’applicazione delle stime econometriche;
-gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del coefficiente individuale;
-gli elementi rilevanti ai fini delle analisi territoriali;
-le formule delle variabili calcolate e degli indicatori;
-gli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
-le modalità di arrotondamento dei valori numerici utilizzate nel calcolo degli ISA.
Modificabilità dei dati e ricalcolo dell’indice sintetico di affidabilità
L’applicativo “Il Tuo ISA 2019” consente al contribuente sia di modificare i dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, sia di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio degli indicatori elementari che concorrono al calcolo dell’ISA. Con riferimento alla modificabilità dei dati in presenza di anomalie riscontrate nell’applicazione degli indicatori elementari che utilizzano i dati importati, il contribuente, dopo aver effettuato la verifica di tali dati, può modificarli e calcolare il proprio ISA con i dati modificati. In presenza di anomalie relative a indicatori che utilizzano dati non modificabili, laddove il contribuente riscontri disallineamenti rispetto a tali informazioni, potrà fornire elementi in merito compilando le apposite “Note aggiuntive” presenti nell’applicativo.
Nel caso in cui il punteggio dell’ISA calcolato risulti inferiore a 10, l’applicativo visualizza, con riferimento a ciascun indicatore elementare, l’importo degli ulteriori componenti positivi necessari per ottenere il punteggio massimo.
L’importo necessario a massimizzare il punteggio dell’ISA corrisponde al maggiore degli importi proposti dal software per massimizzare il punteggio dei singoli indicatori elementari. Il contribuente ha la possibilità di inserire nel quadro contabile, in corrispondenza di “Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità”, l’importo richiesto per raggiungere il punteggio massimo dell’ISA o, in alternativa, un importo inferiore.
In base all’importo inserito, il software effettua il ricalcolo degli indicatori elementari e dell’indice sintetico. Nel caso in cui l’importo indicato dal contribuente non corrisponda a quello utile a massimizzare il punteggio dell’ISA, oltre al ricalcolo del punteggio sintetico e dei singoli indicatori elementari, vengono proposti i nuovi importi degli ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio del singolo indicatore elementare e dell’ISA.
Auguriamo buon lavoro!
Dott. Massimiliano Pifferi
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New developments regarding the suitable documentation established by the Tax Office regulation of 29 September2010.
NEW DEVELOPMENTS REGARDING THE BENEFICIAL REGIME FOR TRANSFER PRICING: IT IS DENIED IN SPECIFIC CASES
Art. 26 of DL 78/2010 introduced a regime that gave taxpayers the right to make a disclosure of the transfer pricing policy adopted, with the aim of establishing a collaborative relationship with the Financial Administration.
This led to the waiving of sanctions in the event of objections regarding the considerations applied in transactions with non-resident companies of the group.
The suitable documentation is indicated by the Tax Office regulation of 29 September 2010.
In this case, it is not an avoidance from tax control, but a measure aimed at rewarding diligent taxpayers with a “penalty protection”: those taxpayers that permit the Tax Office to have a direct support from the company to perform a check of the transfer prices adopted.
The penalty protection depends on the delivery of documentation “suitable for permitting a check of the conformity of the transfer prices applied with a normal value” (art. 1 paragraph 2-ter of Leg. Dec. 471/97).
The beneficial effect for the taxpayer is, therefore, dependent upon compliance with both the formal and substantial requirements indicated by the regulation. With regards to the first, the regulation establishes a rigid and very detailed scheme relating to the information to be inserted in the national documentation.
Compliance with the formal requirements is a necessary condition but is not sufficient to guarantee the waiver of sanctions.
It is not possible, in fact, to disregard the assessment of the substantial suitability of what is disclosed by the taxpayer in providing the information necessary for an analysis of the transfer pricing.
This documentation must, in other words, enable the Financial Administration to understand and assess the taxpayer’s fiscal conduct.
Point 8.3 of the regulation sets out the cases in which there is a “non-suitability” of the national documentation so as to preclude the penalty protection.
The penalty protection is denied to taxpayers that make an instrumental use of the favourable regime, that is, in cases of “ascertained bad faith” of the taxpayer in which:
Jurisprudential precedents are referred to in order to support the above (Tax Commission (T.C.) Prov. Milano no. 99/2012, T.C. Prov. Milan no. 1457/2015, T.C. Reg. Milan no. 2454/2017).
In the light of the above, conduct on the part of the Tax Office which, on the one hand, uses the national documentation submitted in order to raise an irregularity regarding transfer pricing and, on the other hand, fails to grant the benefit of the waiver of sanctions, does not conform to the cited regulation.
Furthermore, it should be reiterated that the aim of art. 26 of DL 78/2010 is not to propagate its transfer pricing policy, but rather, to guarantee the waiver of sanctions in the context of objections on the part of the Tax Office, if the taxpayer, having prepared the national documentation, is found to be transparent and cooperative.
ATTENTION:
In the light of the above, we strongly recommend every company belonging to international groups to carefully check the correctness of its “Disclosure of the transfer pricing policy” document.
Are you not sure if the “Disclosure of the transfer pricing policy” is correct?
To receive a free INDEPENDENT AND OBJECTIVE CHECK OF THE SUITABILITY of your company’s “Disclosure of the transfer pricing policy”, call immediately +39 059 877 3 427 or send an e-mail to support@italservice.com.
We will immediately fix an appointment with our Specialist to check the suitability of the Disclosure of transfer pricing policy Document.
Milan 28/11/2017
Dr Massimiliano Pifferi
Chartered Accountant and Auditor
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