
Criptovalute estere da dichiarare nel Modello RW già prima del 2023
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Modena n. 582/2025
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La disciplina fiscale delle criptovalute continua a essere oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza tributaria. Una recente pronuncia chiarisce un aspetto di particolare rilievo per i contribuenti: l’obbligo di monitoraggio fiscale delle criptovalute detenute su piattaforme estere sussisteva già prima del 2023, anche in assenza di una norma nazionale espressa.
Il principio è stato ribadito dalla sentenza n. 582 del 17 dicembre 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Modena, che ha confermato le sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate per omessa compilazione del quadro RW negli anni d’imposta 2018 e 2019.
Il caso esaminato dalla Corte
Il ricorrente era stato condannato in sede penale per riciclaggio e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, attività svolte tramite piattaforme del dark web.
Dalle indagini era emerso che l’uomo gestiva in modo professionale wallet online e operazioni di exchange, movimentando ingenti valori in criptovalute, stimati tra 200.000 e 300.000 euro.
A seguito degli accertamenti, l’Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di irrogazione di sanzioni per gli anni 2018 e 2019, contestando la mancata compilazione del quadro RW del Modello Redditi, previsto per il monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria.
Le tesi delle parti
La posizione del ricorrente
Il contribuente sosteneva che, negli anni oggetto di contestazione (2018–2019), non esistesse un obbligo dichiarativo specifico per le criptovalute, in quanto:
- prive di una collocazione geografica definita;
- espressamente disciplinate dal legislatore italiano solo a partire dal 2023.
Secondo questa impostazione, l’obbligo di compilazione del quadro RW non avrebbe potuto essere applicato retroattivamente.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione finanziaria, invece, riteneva che:
- le criptovalute costituissero attività estere di natura finanziaria;
- i relativi valori, anche se di provenienza illecita, fossero comunque soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale;
- trovasse applicazione l’art. 4 del D.L. n. 167/1990, in materia di monitoraggio degli investimenti e delle attività estere.
La decisione della Corte
La Corte di Giustizia Tributaria di Modena ha rigettato il ricorso, confermando integralmente l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate. Le motivazioni principali si articolano in tre punti chiave.
1. Custodia estera delle criptovalute
Il ricorrente utilizzava una piattaforma di exchange registrata in Finlandia, che gestiva le chiavi private dei bitcoin.
Secondo la Corte, tale circostanza configura una vera e propria custodia estera delle attività, rendendo applicabile la disciplina sul monitoraggio fiscale.
2. Obbligo di dichiarazione già prima del 2023
Pur riconoscendo che la normativa italiana sulle criptovalute sia stata esplicitata solo dal 2023, la Corte ha richiamato la giurisprudenza europea, evidenziando che la Corte di Giustizia UE aveva già assimilato le valute virtuali alle attività estere di natura finanziaria.
Di conseguenza, l’obbligo di indicazione nel quadro RW sussisteva già in base all’art. 4 del D.L. 167/1990, anche per gli anni antecedenti all’intervento normativo nazionale.
3. Conferma delle sanzioni
È stata ritenuta legittima l’applicazione della sanzione minima del 3% sul valore nominale delle criptovalute detenute e non dichiarate.
Esito del giudizio
- Ricorsi riuniti: rigettati
- Condanna alle spese: il ricorrente è stato condannato a rimborsare 5.000 euro all’Agenzia delle Entrate
Considerazioni operative per i contribuenti
La sentenza in commento assume particolare rilevanza pratica perché:
- rafforza l’orientamento secondo cui le criptovalute detenute su exchange esteri sono soggette a monitoraggio fiscale;
- conferma che l’obbligo di compilazione del quadro RW non nasce nel 2023, ma trova fondamento in principi già applicabili negli anni precedenti;
- espone i contribuenti a sanzioni rilevanti in caso di omessa dichiarazione, anche per annualità ormai considerate “storiche”.
Alla luce di tali sviluppi, è opportuno verificare attentamente la propria posizione dichiarativa, valutando eventuali profili di regolarizzazione, anche con riferimento a periodi d’imposta antecedenti al 2023.
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Read MoreSPIEGHIAMO IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISA: Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale – Aggiornamento 31/1/2026
Gli ISA – Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale sono lo strumento attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate valuta il grado di affidabilità fiscale dei contribuenti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni.
Introdotti dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 in sostituzione degli Studi di Settore, gli ISA sono pienamente operativi anche nel 2026 e rappresentano oggi uno degli elementi centrali del sistema di compliance fiscale.
Il risultato dell’applicazione degli ISA è un punteggio espresso su scala da 1 a 10:
- più alto è il punteggio, maggiore è il livello di affidabilità fiscale riconosciuto;
- un elevato livello di affidabilità consente l’accesso a importanti benefici premiali ed è rilevante anche ai fini dell’analisi del rischio fiscale.
Come viene determinato il punteggio ISA
Il punteggio ISA deriva dalla valutazione di una pluralità di indicatori, suddivisi in due macro-categorie.
Indicatori elementari di affidabilità
Sono finalizzati a stimare la normale capacità produttiva del contribuente e riguardano, tra l’altro:
- ricavi o compensi attesi;
- valore aggiunto per addetto;
- reddito per addetto;
- coerenza di specifici indicatori gestionali, come quelli relativi alla durata e al decumulo delle scorte.
Indicatori elementari di anomalia
Evidenziano eventuali situazioni di rischio, tra cui:
- disallineamenti tra dati dichiarati e informazioni presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria;
- anomalie contabili o gestionali che segnalano condizioni atipiche rispetto al settore economico di riferimento o al modello organizzativo adottato.
Il punteggio finale ISA è dato dalla media ponderata dei valori attribuiti ai singoli indicatori.
I criteri metodologici alla base degli ISA
1. Modelli di Business (MoB)
La metodologia ISA individua specifici Modelli di Business, che rappresentano la struttura della catena del valore dell’attività esercitata.
L’analisi è articolata in quattro aree fondamentali:
- Value Proposition
Prodotto o servizio offerto, modalità operative, tipologia di clientela. - Value Network
Relazioni con soggetti esterni: fornitori, intermediari, subfornitori, canali distributivi. - Value Finance
Modalità di generazione dei ricavi, politiche di prezzo, struttura dei costi, attività accessorie. - Value Architecture
Dotazione tecnologica, risorse professionali e competenze specialistiche che determinano il vantaggio competitivo.
2. Analisi su panel pluriennale
Gli ISA sono costruiti su serie storiche di più annualità, normalmente riferite agli ultimi otto o nove periodi d’imposta disponibili, al fine di:
- valutare il comportamento del singolo contribuente nel tempo;
- tenere conto dell’andamento economico e congiunturale del settore.
3. Modello di regressione unico
Il sistema ISA utilizza un’unica funzione di regressione, calcolata su base logaritmica, nella quale:
- la probabilità di appartenenza ai diversi Modelli di Business costituisce una variabile esplicativa;
- sono considerate le differenze territoriali, strutturali e organizzative.
La metodologia è omogenea per imprese e lavoratori autonomi.
4. Andamento congiunturale
L’analisi pluriennale consente di intercettare gli effetti della congiuntura economica, utilizzando:
- indicatori macroeconomici (es. tasso di occupazione regionale – dati ISTAT);
- andamento dei ricavi o compensi settoriali;
- risultati delle analisi territoriali.
5. Effetto individuale
Ogni contribuente è valutato anche sulla base di un coefficiente individuale, che misura differenze persistenti di produttività dovute, ad esempio, a:
- capacità manageriali;
- organizzazione interna;
- posizionamento sul mercato.
Questo elemento consente una maggiore personalizzazione delle stime.
I dati utilizzati dagli ISA
Gli ISA si basano su:
- dati dichiarati dal contribuente tramite il modello ISA;
- dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate, resi disponibili attraverso il software “Il tuo ISA”.
La maggior parte dei dati forniti dall’Agenzia può essere verificata e modificata dal contribuente.
In caso di dati non modificabili, eventuali disallineamenti possono essere spiegati tramite le note aggiuntive.
Classificazione ATECO 2025
A partire dai periodi d’imposta più recenti, e pienamente nel 2026, gli ISA tengono conto della nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° aprile 2025.
La revisione dei codici ATECO ha comportato:
- aggiornamenti dei modelli ISA;
- riallineamento dei Modelli di Business;
- maggiore coerenza tra attività svolta e indicatori applicati.
Cause di esclusione dagli ISA
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del modello, salvo il caso dei soggetti multiattività.
Rispetto agli Studi di Settore, la disciplina ISA ha semplificato gli adempimenti nei casi di esclusione.
Il punteggio ISA e i benefici premiali
Il punteggio ISA consente l’accesso a un sistema di premialità fiscale, che può includere:
- esonero o riduzione dei controlli;
- agevolazioni in materia di compensazione dei crediti;
- riduzione dei termini di accertamento.
Il contribuente può migliorare il proprio punteggio:
- correggendo anomalie segnalate dal software;
- dichiarando ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, senza applicazione di sanzioni o interessi, se il versamento avviene nei termini di legge.
ISA e Concordato Preventivo Biennale (CPB) – Novità 2025-2026
Dal 2024 gli ISA sono strettamente collegati al Concordato Preventivo Biennale (CPB), istituto che consente ai contribuenti affidabili di concordare preventivamente con l’Amministrazione finanziaria:
- reddito imponibile;
- base IRAP;
per due periodi d’imposta consecutivi (attualmente 2025-2026).
L’adesione al CPB avviene tramite il software “Il tuo ISA CPB” ed è riservata ai contribuenti che presentano determinati requisiti di affidabilità.
Il punteggio ISA assume quindi un ruolo centrale anche in chiave prospettica, non solo per i benefici premiali ma anche per la pianificazione fiscale.
ISA e analisi del rischio fiscale
Gli ISA sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza come strumento di analisi del rischio di evasione.
I contribuenti con punteggi elevati sono considerati meno rischiosi, mentre punteggi bassi possono orientare le attività di controllo.
Sanzioni e attività di accertamento
L’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati ISA è sanzionata ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 471/1997.
Prima della contestazione, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, invitandolo alla regolarizzazione spontanea.
Le Note Tecniche e Metodologiche
Le Note Tecniche e Metodologiche allegate ai decreti ISA contengono:
- descrizione dei Modelli di Business;
- indicatori di affidabilità e anomalia;
- coefficienti e variabili utilizzate;
- criteri di analisi territoriale;
- metodologie di costruzione degli indici.
Modifica dei dati e ricalcolo del punteggio
Il software “Il tuo ISA” consente:
- la modifica dei dati dichiarativi;
- l’inserimento di ulteriori componenti positivi;
- il ricalcolo immediato del punteggio ISA.
Il sistema indica anche l’importo necessario per raggiungere il punteggio massimo, lasciando al contribuente la facoltà di adeguarsi integralmente o parzialmente. (Agg. 31/1/2026)

Auguriamo buon lavoro!
Dott. Massimiliano Pifferi
Read MoreItalservice Consulting Srl sarà al CASEITALY EXPO 2026
Da Modena a Bergamo – Italservice Consulting Srl sarà al CASEITALY EXPO 2026. In qualità di Facility Point della Scuola Etica Leonardo a Modena, confermiamo la nostra partecipazione al CASEITALY EXPO 2026, punto di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità del Made in Italy.
Scuola Etica Leonardo sarà presente con uno spazio dedicato e con il convegno, organizzato insieme a Helinext S.r.l. e FINCO – Federazione Industrie per le Costruzioni e Manutenzioni, dal titolo:
𝗟𝗮 𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗔𝗰𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗦𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀
📅 11 febbraio 2026 – ore 15:00
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Per capire come trasformare la sostenibilità da obbligo normativo a leva strategica, orientando la tua impresa verso certificazioni accreditate, credibilità sul mercato e crescita responsabile.
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📍 Bergamo | 11–13 febbraio 2026
Nuovi sviluppi in materia di documentazione idonea ai fini del Transfer Pricing in Italia
Anno 2026
IL REGIME PREMIALE IN MATERIA DI TRANSFER PRICING PUÒ ESSERE NEGATO IN CASI SPECIFICI
L’art. 26 del D.L. 78/2010 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime premiale che consente ai contribuenti di comunicare all’Amministrazione Finanziaria l’adozione di una politica di transfer pricing, con l’obiettivo di instaurare un rapporto improntato alla collaborazione e alla trasparenza.
Tale regime consente, al ricorrere di determinate condizioni, la disapplicazione delle sanzioni amministrative in caso di rettifiche sui prezzi di trasferimento applicati nelle operazioni con società non residenti appartenenti al medesimo gruppo.
La documentazione idonea è stata inizialmente disciplinata dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 ed è stata successivamente aggiornata e rafforzata dai Provvedimenti del 23 novembre 2020 e del 14 settembre 2022, in linea con le Linee Guida OCSE e con il principio di piena concorrenza (“arm’s length principle”).
Non si tratta di uno strumento di elusione dei controlli fiscali, bensì di una misura volta a premiare i contribuenti diligenti, riconoscendo una forma di “protezione sanzionatoria” a favore di coloro che consentono all’Amministrazione Finanziaria di effettuare un’analisi puntuale e consapevole delle politiche di transfer pricing adottate.
La penalty protection è subordinata alla predisposizione e alla tempestiva esibizione di una documentazione idonea a consentire la verifica della conformità dei prezzi di trasferimento al valore normale, ai sensi dell’art. 1, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997.
Il beneficio per il contribuente è quindi strettamente connesso al rispetto sia dei requisiti formali sia di quelli sostanziali previsti dalla normativa.
Per quanto concerne i profili formali, la disciplina prevede una struttura estremamente dettagliata dei contenuti informativi da includere nella documentazione nazionale (Local File) e, ove applicabile, nella documentazione di gruppo (Master File).
Tuttavia, la mera conformità formale non è di per sé sufficiente a garantire il riconoscimento del regime premiale.
È infatti imprescindibile la valutazione della sostanziale idoneità della documentazione, intesa come effettiva capacità di rappresentare in modo veritiero, coerente e completo il sistema di determinazione dei prezzi infragruppo adottato dal contribuente.
La documentazione deve quindi consentire all’Amministrazione Finanziaria di comprendere, analizzare e valutare il comportamento fiscale del contribuente.
In particolare, la normativa individua specifiche ipotesi di non idoneità della documentazione, tali da comportare la perdita della protezione sanzionatoria.
La penalty protection è infatti negata nei casi di utilizzo strumentale del regime premiale, ovvero in presenza di accertata mala fede del contribuente, tra cui:
-
la comunicazione dell’esistenza della documentazione che risulti, in sede di verifica, inesistente;
-
la predisposizione e presentazione di documentazione contenente informazioni fattuali consapevolmente non veritiere;
-
la rappresentazione gravemente distorta del sistema di determinazione dei prezzi infragruppo;
-
la predisposizione di documentazione manifestamente inattendibile o artificiosa, finalizzata esclusivamente al conseguimento di un indebito vantaggio economico.
Tali principi sono stati costantemente confermati anche dalla giurisprudenza tributaria, che ha ribadito come il regime premiale non possa essere riconosciuto in presenza di documentazione solo formalmente conforme ma sostanzialmente inadeguata.
Alla luce di quanto sopra, non appare conforme alla normativa un comportamento dell’Amministrazione Finanziaria che, da un lato, utilizzi la documentazione di transfer pricing prodotta dal contribuente per fondare una rettifica e, dall’altro, neghi il riconoscimento della disapplicazione delle sanzioni in assenza di specifiche e motivate contestazioni sulla sua idoneità.
Occorre infine ribadire che la finalità dell’art. 26 del D.L. 78/2010 non è quella di imporre o diffondere una determinata politica di transfer pricing, bensì di garantire la tutela sanzionatoria nei confronti dei contribuenti che abbiano adottato un comportamento trasparente, collaborativo e coerente con i principi di libera concorrenza.
ATTENZIONE
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale attuale, raccomandiamo a tutte le società appartenenti a gruppi internazionali di verificare attentamente la correttezza, la completezza e l’effettiva idoneità della propria Documentazione di Transfer Pricing.
Non sei sicuro che la tua documentazione di transfer pricing sia realmente idonea ai fini della penalty protection?
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📞 Chiama subito +39 059 877 3 427
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Un nostro Specialista Transfer Pricing fisserà tempestivamente un appuntamento per verificare l’idoneità della documentazione e supportarti nella gestione del rischio fiscale.
Dott. Massimiliano Pifferi (Agg. 31/1/2026)
CPA/ Dottore Commercialista
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