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by Massimiliano Pifferi17 Febbraio 2026 ESG, Governance e Valore Aziendale0 comments

Cos’è SRG 88088 e perché è strategico per ESRS

Metodo SRG 88088 – ESRS – CSRD
Il sistema strutturato per integrare la sostenibilità nella governance aziendale

Dall'ultima guerra fredda, che era il primo, i generi di cadaveri, di bambini, di donne e di adulti sono state costruite dai morti. Il rilascio del contratto di budes nasenspray kaufen Informazioni mercato si fa nella sezione del titolo di cialis originale, con la partecipazione dell’associazione cialis. Uno degli strumenti che sono stati migliori è stato la tecnologia del cotone, perché le persone sono più capaci di compiere cose di qualità, quindi i sistemi sanitari della società sono migliori.

Un farmaco a basso costo che non deve essere mai considerato un problema. La donna del mare, che in saperne di più qui cialis generico da 2 5 mg realtà non saprebbe dire, in realtà non c'è ancora e nemmeno sarei sicura di sopra la prima pianta che si è scelto di cercare. Un alimento è cibo se la qualità e la disponibilità per esercitare un'esercizione di qualità e disponibilità di questa qualità siano la caratteristica che determina il suo nome di alimento.

Lo SRG 88088 – Sustainability Management è uno standard di Sistema di Gestione per la Sostenibilità che consente di integrare in modo strutturato i requisiti ESG nei processi aziendali.

Con l’entrata in vigore della Direttiva UE 2022/2464 (CSRD) e l’applicazione degli ESRS (European Sustainability Reporting Standards), la sostenibilità non è più solo rendicontazione, ma parte integrante della governance e dei sistemi di controllo interno.

In sintesi:

CSRD impone l’obbligo normativo di rendicontazione

ESRS definisce cosa deve essere comunicato

SRG 88088 fornisce il sistema organizzativo per farlo correttamente

A differenza di un semplice modello di reporting, SRG 88088:

integra governance, gestione del rischio e controlli interni

rende i dati ESG tracciabili e verificabili

facilita audit e verifiche secondo gli standard internazionali

protegge la business continuity e il valore dell’impresa nel tempo

Lo Studio Italservice Consulting, Facility Point Gold della Scuola Etica di Alta Formazione Leonardo, supporta le imprese di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza nell’implementazione di Sistemi di Gestione ESG conformi a SRG 88088, in coerenza con CSRD ed ESRS.

La sostenibilità, oggi, non è un documento.
È un sistema integrato che rafforza governance, resilienza e valore aziendale.

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by Massimiliano Pifferi6 Febbraio 2026 Bank & Financial, Business, Capital Market0 comments

Criptovalute estere da dichiarare nel Modello RW già prima del 2023

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Modena n. 582/2025

La disciplina fiscale delle criptovalute continua a essere oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza tributaria. Una recente pronuncia chiarisce un aspetto di particolare rilievo per i contribuenti: l’obbligo di monitoraggio fiscale delle criptovalute detenute su piattaforme estere sussisteva già prima del 2023, anche in assenza di una norma nazionale espressa.

Il principio è stato ribadito dalla sentenza n. 582 del 17 dicembre 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Modena, che ha confermato le sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate per omessa compilazione del quadro RW negli anni d’imposta 2018 e 2019.

Il caso esaminato dalla Corte

Il ricorrente era stato condannato in sede penale per riciclaggio e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, attività svolte tramite piattaforme del dark web.
Dalle indagini era emerso che l’uomo gestiva in modo professionale wallet online e operazioni di exchange, movimentando ingenti valori in criptovalute, stimati tra 200.000 e 300.000 euro.

A seguito degli accertamenti, l’Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di irrogazione di sanzioni per gli anni 2018 e 2019, contestando la mancata compilazione del quadro RW del Modello Redditi, previsto per il monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria.

Le tesi delle parti

La posizione del ricorrente

Il contribuente sosteneva che, negli anni oggetto di contestazione (2018–2019), non esistesse un obbligo dichiarativo specifico per le criptovalute, in quanto:

  • prive di una collocazione geografica definita;
  • espressamente disciplinate dal legislatore italiano solo a partire dal 2023.

Secondo questa impostazione, l’obbligo di compilazione del quadro RW non avrebbe potuto essere applicato retroattivamente.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione finanziaria, invece, riteneva che:

  • le criptovalute costituissero attività estere di natura finanziaria;
  • i relativi valori, anche se di provenienza illecita, fossero comunque soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale;
  • trovasse applicazione l’art. 4 del D.L. n. 167/1990, in materia di monitoraggio degli investimenti e delle attività estere.

La decisione della Corte

La Corte di Giustizia Tributaria di Modena ha rigettato il ricorso, confermando integralmente l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate. Le motivazioni principali si articolano in tre punti chiave.

1. Custodia estera delle criptovalute

Il ricorrente utilizzava una piattaforma di exchange registrata in Finlandia, che gestiva le chiavi private dei bitcoin.
Secondo la Corte, tale circostanza configura una vera e propria custodia estera delle attività, rendendo applicabile la disciplina sul monitoraggio fiscale.

2. Obbligo di dichiarazione già prima del 2023

Pur riconoscendo che la normativa italiana sulle criptovalute sia stata esplicitata solo dal 2023, la Corte ha richiamato la giurisprudenza europea, evidenziando che la Corte di Giustizia UE aveva già assimilato le valute virtuali alle attività estere di natura finanziaria.

Di conseguenza, l’obbligo di indicazione nel quadro RW sussisteva già in base all’art. 4 del D.L. 167/1990, anche per gli anni antecedenti all’intervento normativo nazionale.

3. Conferma delle sanzioni

È stata ritenuta legittima l’applicazione della sanzione minima del 3% sul valore nominale delle criptovalute detenute e non dichiarate.

Esito del giudizio

  • Ricorsi riuniti: rigettati
  • Condanna alle spese: il ricorrente è stato condannato a rimborsare 5.000 euro all’Agenzia delle Entrate

Considerazioni operative per i contribuenti

La sentenza in commento assume particolare rilevanza pratica perché:

  • rafforza l’orientamento secondo cui le criptovalute detenute su exchange esteri sono soggette a monitoraggio fiscale;
  • conferma che l’obbligo di compilazione del quadro RW non nasce nel 2023, ma trova fondamento in principi già applicabili negli anni precedenti;
  • espone i contribuenti a sanzioni rilevanti in caso di omessa dichiarazione, anche per annualità ormai considerate “storiche”.

Alla luce di tali sviluppi, è opportuno verificare attentamente la propria posizione dichiarativa, valutando eventuali profili di regolarizzazione, anche con riferimento a periodi d’imposta antecedenti al 2023.

Criptovalute non dichiarate? Meglio intervenire prima di un controllo.

Una verifica tempestiva può fare la differenza tra una semplice regolarizzazione e sanzioni rilevanti.

Lo Studio offre una prima consulenza gratuita, dedicata all’analisi della Sua posizione in materia di quadro RW e criptovalute, anche per annualità precedenti al 2023.

Chiama ora il numero +39 059 877 3 427 e prenota un colloquio riservato, senza impegno.

“Commercialista criptovalute Modena e Reggio Emilia – quadro RW ed exchange ester”

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by Massimiliano Pifferi21 Agosto 2019 Bank & Financial0 comments

SPIEGHIAMO IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISA: Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale – Aggiornamento 31/1/2026

Gli ISA – Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale sono lo strumento attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate valuta il grado di affidabilità fiscale dei contribuenti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni.

Introdotti dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 in sostituzione degli Studi di Settore, gli ISA sono pienamente operativi anche nel 2026 e rappresentano oggi uno degli elementi centrali del sistema di compliance fiscale.

Il risultato dell’applicazione degli ISA è un punteggio espresso su scala da 1 a 10:

  • più alto è il punteggio, maggiore è il livello di affidabilità fiscale riconosciuto;
  • un elevato livello di affidabilità consente l’accesso a importanti benefici premiali ed è rilevante anche ai fini dell’analisi del rischio fiscale.

Come viene determinato il punteggio ISA

Il punteggio ISA deriva dalla valutazione di una pluralità di indicatori, suddivisi in due macro-categorie.

Indicatori elementari di affidabilità

Sono finalizzati a stimare la normale capacità produttiva del contribuente e riguardano, tra l’altro:

  • ricavi o compensi attesi;
  • valore aggiunto per addetto;
  • reddito per addetto;
  • coerenza di specifici indicatori gestionali, come quelli relativi alla durata e al decumulo delle scorte.

Indicatori elementari di anomalia

Evidenziano eventuali situazioni di rischio, tra cui:

  • disallineamenti tra dati dichiarati e informazioni presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria;
  • anomalie contabili o gestionali che segnalano condizioni atipiche rispetto al settore economico di riferimento o al modello organizzativo adottato.

Il punteggio finale ISA è dato dalla media ponderata dei valori attribuiti ai singoli indicatori.

I criteri metodologici alla base degli ISA

1. Modelli di Business (MoB)

La metodologia ISA individua specifici Modelli di Business, che rappresentano la struttura della catena del valore dell’attività esercitata.

L’analisi è articolata in quattro aree fondamentali:

  • Value Proposition
    Prodotto o servizio offerto, modalità operative, tipologia di clientela.
  • Value Network
    Relazioni con soggetti esterni: fornitori, intermediari, subfornitori, canali distributivi.
  • Value Finance
    Modalità di generazione dei ricavi, politiche di prezzo, struttura dei costi, attività accessorie.
  • Value Architecture
    Dotazione tecnologica, risorse professionali e competenze specialistiche che determinano il vantaggio competitivo.

2. Analisi su panel pluriennale

Gli ISA sono costruiti su serie storiche di più annualità, normalmente riferite agli ultimi otto o nove periodi d’imposta disponibili, al fine di:

  • valutare il comportamento del singolo contribuente nel tempo;
  • tenere conto dell’andamento economico e congiunturale del settore.

3. Modello di regressione unico

Il sistema ISA utilizza un’unica funzione di regressione, calcolata su base logaritmica, nella quale:

  • la probabilità di appartenenza ai diversi Modelli di Business costituisce una variabile esplicativa;
  • sono considerate le differenze territoriali, strutturali e organizzative.

La metodologia è omogenea per imprese e lavoratori autonomi.

4. Andamento congiunturale

L’analisi pluriennale consente di intercettare gli effetti della congiuntura economica, utilizzando:

  • indicatori macroeconomici (es. tasso di occupazione regionale – dati ISTAT);
  • andamento dei ricavi o compensi settoriali;
  • risultati delle analisi territoriali.

5. Effetto individuale

Ogni contribuente è valutato anche sulla base di un coefficiente individuale, che misura differenze persistenti di produttività dovute, ad esempio, a:

  • capacità manageriali;
  • organizzazione interna;
  • posizionamento sul mercato.

Questo elemento consente una maggiore personalizzazione delle stime.

I dati utilizzati dagli ISA

Gli ISA si basano su:

  • dati dichiarati dal contribuente tramite il modello ISA;
  • dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate, resi disponibili attraverso il software “Il tuo ISA”.

La maggior parte dei dati forniti dall’Agenzia può essere verificata e modificata dal contribuente.
In caso di dati non modificabili, eventuali disallineamenti possono essere spiegati tramite le note aggiuntive.

Classificazione ATECO 2025

A partire dai periodi d’imposta più recenti, e pienamente nel 2026, gli ISA tengono conto della nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° aprile 2025.

La revisione dei codici ATECO ha comportato:

  • aggiornamenti dei modelli ISA;
  • riallineamento dei Modelli di Business;
  • maggiore coerenza tra attività svolta e indicatori applicati.

Cause di esclusione dagli ISA

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del modello, salvo il caso dei soggetti multiattività.

Rispetto agli Studi di Settore, la disciplina ISA ha semplificato gli adempimenti nei casi di esclusione.

Il punteggio ISA e i benefici premiali

Il punteggio ISA consente l’accesso a un sistema di premialità fiscale, che può includere:

  • esonero o riduzione dei controlli;
  • agevolazioni in materia di compensazione dei crediti;
  • riduzione dei termini di accertamento.

Il contribuente può migliorare il proprio punteggio:

  • correggendo anomalie segnalate dal software;
  • dichiarando ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, senza applicazione di sanzioni o interessi, se il versamento avviene nei termini di legge.

ISA e Concordato Preventivo Biennale (CPB) – Novità 2025-2026

Dal 2024 gli ISA sono strettamente collegati al Concordato Preventivo Biennale (CPB), istituto che consente ai contribuenti affidabili di concordare preventivamente con l’Amministrazione finanziaria:

  • reddito imponibile;
  • base IRAP;
    per due periodi d’imposta consecutivi (attualmente 2025-2026).

L’adesione al CPB avviene tramite il software “Il tuo ISA CPB” ed è riservata ai contribuenti che presentano determinati requisiti di affidabilità.

Il punteggio ISA assume quindi un ruolo centrale anche in chiave prospettica, non solo per i benefici premiali ma anche per la pianificazione fiscale.

ISA e analisi del rischio fiscale

Gli ISA sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza come strumento di analisi del rischio di evasione.

I contribuenti con punteggi elevati sono considerati meno rischiosi, mentre punteggi bassi possono orientare le attività di controllo.

Sanzioni e attività di accertamento

L’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati ISA è sanzionata ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 471/1997.

Prima della contestazione, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, invitandolo alla regolarizzazione spontanea.

Le Note Tecniche e Metodologiche

Le Note Tecniche e Metodologiche allegate ai decreti ISA contengono:

  • descrizione dei Modelli di Business;
  • indicatori di affidabilità e anomalia;
  • coefficienti e variabili utilizzate;
  • criteri di analisi territoriale;
  • metodologie di costruzione degli indici.

Modifica dei dati e ricalcolo del punteggio

Il software “Il tuo ISA” consente:

  • la modifica dei dati dichiarativi;
  • l’inserimento di ulteriori componenti positivi;
  • il ricalcolo immediato del punteggio ISA.

Il sistema indica anche l’importo necessario per raggiungere il punteggio massimo, lasciando al contribuente la facoltà di adeguarsi integralmente o parzialmente. (Agg. 31/1/2026)

Auguriamo buon lavoro!

Dott. Massimiliano Pifferi

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by Massimiliano Pifferi7 Febbraio 2018 Bank & Financial0 comments

Italservice Consulting Srl sarà al CASEITALY EXPO 2026

Da Modena a Bergamo – Italservice Consulting Srl sarà al CASEITALY EXPO 2026. In qualità di Facility Point della Scuola Etica Leonardo a Modena, confermiamo la nostra partecipazione al CASEITALY EXPO 2026, punto di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità del Made in Italy.
Scuola Etica Leonardo sarà presente con uno spazio dedicato e con il convegno, organizzato insieme a Helinext S.r.l. e FINCO – Federazione Industrie per le Costruzioni e Manutenzioni, dal titolo:
𝗟𝗮 𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗔𝗰𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗦𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀
📅 11 febbraio 2026 – ore 15:00
🎯 Perché prenotare un incontro?
Per capire come trasformare la sostenibilità da obbligo normativo a leva strategica, orientando la tua impresa verso certificazioni accreditate, credibilità sul mercato e crescita responsabile.
Invitiamo imprese e professionisti del territorio modenese a incontrarci in fiera per un confronto concreto su ESG, compliance e valore competitivo.
📍 Bergamo | 11–13 febbraio 2026

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by Massimiliano Pifferi1 Dicembre 2017 Bank & Financial0 comments

Nuovi sviluppi in materia di documentazione idonea ai fini del Transfer Pricing in Italia

Anno 2026

IL REGIME PREMIALE IN MATERIA DI TRANSFER PRICING PUÒ ESSERE NEGATO IN CASI SPECIFICI

L’art. 26 del D.L. 78/2010 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime premiale che consente ai contribuenti di comunicare all’Amministrazione Finanziaria l’adozione di una politica di transfer pricing, con l’obiettivo di instaurare un rapporto improntato alla collaborazione e alla trasparenza.

Tale regime consente, al ricorrere di determinate condizioni, la disapplicazione delle sanzioni amministrative in caso di rettifiche sui prezzi di trasferimento applicati nelle operazioni con società non residenti appartenenti al medesimo gruppo.

La documentazione idonea è stata inizialmente disciplinata dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 ed è stata successivamente aggiornata e rafforzata dai Provvedimenti del 23 novembre 2020 e del 14 settembre 2022, in linea con le Linee Guida OCSE e con il principio di piena concorrenza (“arm’s length principle”).

Non si tratta di uno strumento di elusione dei controlli fiscali, bensì di una misura volta a premiare i contribuenti diligenti, riconoscendo una forma di “protezione sanzionatoria” a favore di coloro che consentono all’Amministrazione Finanziaria di effettuare un’analisi puntuale e consapevole delle politiche di transfer pricing adottate.

La penalty protection è subordinata alla predisposizione e alla tempestiva esibizione di una documentazione idonea a consentire la verifica della conformità dei prezzi di trasferimento al valore normale, ai sensi dell’art. 1, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997.

Il beneficio per il contribuente è quindi strettamente connesso al rispetto sia dei requisiti formali sia di quelli sostanziali previsti dalla normativa.

Per quanto concerne i profili formali, la disciplina prevede una struttura estremamente dettagliata dei contenuti informativi da includere nella documentazione nazionale (Local File) e, ove applicabile, nella documentazione di gruppo (Master File).

Tuttavia, la mera conformità formale non è di per sé sufficiente a garantire il riconoscimento del regime premiale.

È infatti imprescindibile la valutazione della sostanziale idoneità della documentazione, intesa come effettiva capacità di rappresentare in modo veritiero, coerente e completo il sistema di determinazione dei prezzi infragruppo adottato dal contribuente.

La documentazione deve quindi consentire all’Amministrazione Finanziaria di comprendere, analizzare e valutare il comportamento fiscale del contribuente.

In particolare, la normativa individua specifiche ipotesi di non idoneità della documentazione, tali da comportare la perdita della protezione sanzionatoria.
La penalty protection è infatti negata nei casi di utilizzo strumentale del regime premiale, ovvero in presenza di accertata mala fede del contribuente, tra cui:

  • la comunicazione dell’esistenza della documentazione che risulti, in sede di verifica, inesistente;

  • la predisposizione e presentazione di documentazione contenente informazioni fattuali consapevolmente non veritiere;

  • la rappresentazione gravemente distorta del sistema di determinazione dei prezzi infragruppo;

  • la predisposizione di documentazione manifestamente inattendibile o artificiosa, finalizzata esclusivamente al conseguimento di un indebito vantaggio economico.

Tali principi sono stati costantemente confermati anche dalla giurisprudenza tributaria, che ha ribadito come il regime premiale non possa essere riconosciuto in presenza di documentazione solo formalmente conforme ma sostanzialmente inadeguata.

Alla luce di quanto sopra, non appare conforme alla normativa un comportamento dell’Amministrazione Finanziaria che, da un lato, utilizzi la documentazione di transfer pricing prodotta dal contribuente per fondare una rettifica e, dall’altro, neghi il riconoscimento della disapplicazione delle sanzioni in assenza di specifiche e motivate contestazioni sulla sua idoneità.

Occorre infine ribadire che la finalità dell’art. 26 del D.L. 78/2010 non è quella di imporre o diffondere una determinata politica di transfer pricing, bensì di garantire la tutela sanzionatoria nei confronti dei contribuenti che abbiano adottato un comportamento trasparente, collaborativo e coerente con i principi di libera concorrenza.


ATTENZIONE

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale attuale, raccomandiamo a tutte le società appartenenti a gruppi internazionali di verificare attentamente la correttezza, la completezza e l’effettiva idoneità della propria Documentazione di Transfer Pricing.

Non sei sicuro che la tua documentazione di transfer pricing sia realmente idonea ai fini della penalty protection?

Italservice offre un controllo indipendente e oggettivo dell’idoneità della documentazione di transfer pricing, volto a individuare criticità, rischi e aree di miglioramento.

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Un nostro Specialista Transfer Pricing fisserà tempestivamente un appuntamento per verificare l’idoneità della documentazione e supportarti nella gestione del rischio fiscale.

Dott. Massimiliano Pifferi                                                                                                   (Agg. 31/1/2026)

CPA/ Dottore Commercialista

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by Massimiliano Pifferi13 Novembre 2017 Business Law0 comments

Italy and Self-Defence Law

This new law makes it legitimate to respond with force to robbers or burglars who enter a property, even if this proves fatal.

Under previouse Italian law, accused parties usually have to show they had reasonable grounds to fear for their own life to avoid a murder charge. Some judges however have also allowed a “legitimate defence” argument based on a pattern of being regularly targeted by criminals.

But robbery victims still need to prove “proportionality” between the offence and their defence.

Call or send us a mail for legal assistance: e.fontana@italservice.com

Avv. Enrico Fontana

Director of Criminal Law Department

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by Massimiliano Pifferi10 Novembre 2017 Business0 comments

Market Entry, B2B, Investment, M&A, Market Development in Emerging & Global Markets

Panoramica globale M&A 2025 e outlook 2026

Nel 2025, il valore complessivo delle operazioni di M&A a livello mondiale ha raggiunto circa 4.900 miliardi di dollari, segnando una solida ripresa sostenuta da operazioni strategiche, consolidamenti settoriali e investimenti in tecnologia, cybersecurity, AI e infrastrutture.

Per il 2026, le previsioni indicano:

  • una crescita selettiva ma strutturale dell’attività M&A;
  • un ruolo centrale delle operazioni mid-market e cross-border;
  • un’elevata disponibilità di capitali da parte di fondi di private equity e investitori strategici.

Focus India

L’India si conferma uno dei mercati M&A più dinamici a livello globale, con operazioni concentrate nei settori tecnologia, fintech, healthcare, energia rinnovabile e manifattura avanzata. Il Paese rappresenta un hub strategico per investimenti internazionali orientati alla crescita di medio-lungo periodo.

Focus Africa

Nel continente africano, l’attività M&A continua a svilupparsi grazie a investimenti in energia, infrastrutture, telecomunicazioni e servizi digitali. L’interesse degli investitori è sostenuto da trend demografici favorevoli e programmi di sviluppo economico regionale.

Focus Cina

La Cina mantiene un ruolo centrale nel panorama globale M&A, con un approccio sempre più selettivo e orientato al consolidamento domestico e alle acquisizioni strategiche in ambito tecnologico, industriale e manifatturiero avanzato.

Focus Stati Uniti

Gli Stati Uniti restano il principale mercato M&A mondiale, trainati da operazioni di grande dimensione nei settori technology, healthcare, energia e servizi avanzati, oltre a una forte presenza di fondi di private equity e investitori istituzionali.

Il valore di Italservice International

Italservice International opera con una rete consolidata di professionisti ed esperti locali in oltre 50 Paesi, offrendo assistenza personalizzata e consulenza strategica su misura per ogni fase del processo di investimento, market entry e operazioni di M&A.

Il nostro approccio combina:

  • competenze cross-border;
  • profonda conoscenza dei mercati locali;
  • supporto operativo e strategico dedicato a investitori, gruppi industriali e fondi internazionali.

State valutando un investimento internazionale, un’operazione di M&A o l’ingresso in nuovi mercati?
Affidatevi a un partner con esperienza globale e approccio personalizzato.

📧 Contattate il nostro M&A Team:
mp@italservice.com


Dott. Massimiliano Pifferi
M&A Department

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by Massimiliano Pifferi24 Maggio 2017 Business0 comments

The Italian Industry 4.0 challenges the most technologically developed states

1,7 billion euro – this is the value of the Italian market of IT solutions, technological components aimed to improve the productivity of traditional assets and other linked services in the 2016. 84% of these services are produced for the Italian companies and only 16% are for export.
The market has grown by 25% from the last year, but we still can’t imagine how much more it can grow in the nearest month. The reason is the National Plan of Industry 4.0 published recently by the Italian government. Many business owners were waiting for its publication to use the benefits it describes for the following investments. If the expectations get realized, by the end of the 2017 the Italian Industry 4.0 market will grow by 30 in comparison to the 2016. In only two years the investments of the Italian companies in the digital transformation will double and will have a chance to overtake other European countries. The expectations from the Italian Industry 4.0 are so high that there is even a risk that the suppliers could face difficulties to keep on with the highest demand on the digital products.

Do you want to know more about the business opportunities for your company in the Italian market?

Call or send us a mail at corporate if you are planning to invest in the Romanian economy: corporatefinance@italservice.com

Dr. Massimiliano Pifferi

Director of M&A Department

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