
Criptovalute estere da dichiarare nel Modello RW già prima del 2023
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Modena n. 582/2025
La disciplina fiscale delle criptovalute continua a essere oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza tributaria. Una recente pronuncia chiarisce un aspetto di particolare rilievo per i contribuenti: l’obbligo di monitoraggio fiscale delle criptovalute detenute su piattaforme estere sussisteva già prima del 2023, anche in assenza di una norma nazionale espressa.
Il principio è stato ribadito dalla sentenza n. 582 del 17 dicembre 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Modena, che ha confermato le sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate per omessa compilazione del quadro RW negli anni d’imposta 2018 e 2019.
Il caso esaminato dalla Corte
Il ricorrente era stato condannato in sede penale per riciclaggio e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, attività svolte tramite piattaforme del dark web.
Dalle indagini era emerso che l’uomo gestiva in modo professionale wallet online e operazioni di exchange, movimentando ingenti valori in criptovalute, stimati tra 200.000 e 300.000 euro.
A seguito degli accertamenti, l’Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di irrogazione di sanzioni per gli anni 2018 e 2019, contestando la mancata compilazione del quadro RW del Modello Redditi, previsto per il monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria.
Le tesi delle parti
La posizione del ricorrente
Il contribuente sosteneva che, negli anni oggetto di contestazione (2018–2019), non esistesse un obbligo dichiarativo specifico per le criptovalute, in quanto:
- prive di una collocazione geografica definita;
- espressamente disciplinate dal legislatore italiano solo a partire dal 2023.
Secondo questa impostazione, l’obbligo di compilazione del quadro RW non avrebbe potuto essere applicato retroattivamente.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione finanziaria, invece, riteneva che:
- le criptovalute costituissero attività estere di natura finanziaria;
- i relativi valori, anche se di provenienza illecita, fossero comunque soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale;
- trovasse applicazione l’art. 4 del D.L. n. 167/1990, in materia di monitoraggio degli investimenti e delle attività estere.
La decisione della Corte
La Corte di Giustizia Tributaria di Modena ha rigettato il ricorso, confermando integralmente l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate. Le motivazioni principali si articolano in tre punti chiave.
1. Custodia estera delle criptovalute
Il ricorrente utilizzava una piattaforma di exchange registrata in Finlandia, che gestiva le chiavi private dei bitcoin.
Secondo la Corte, tale circostanza configura una vera e propria custodia estera delle attività, rendendo applicabile la disciplina sul monitoraggio fiscale.
2. Obbligo di dichiarazione già prima del 2023
Pur riconoscendo che la normativa italiana sulle criptovalute sia stata esplicitata solo dal 2023, la Corte ha richiamato la giurisprudenza europea, evidenziando che la Corte di Giustizia UE aveva già assimilato le valute virtuali alle attività estere di natura finanziaria.
Di conseguenza, l’obbligo di indicazione nel quadro RW sussisteva già in base all’art. 4 del D.L. 167/1990, anche per gli anni antecedenti all’intervento normativo nazionale.
3. Conferma delle sanzioni
È stata ritenuta legittima l’applicazione della sanzione minima del 3% sul valore nominale delle criptovalute detenute e non dichiarate.
Esito del giudizio
- Ricorsi riuniti: rigettati
- Condanna alle spese: il ricorrente è stato condannato a rimborsare 5.000 euro all’Agenzia delle Entrate
Considerazioni operative per i contribuenti
La sentenza in commento assume particolare rilevanza pratica perché:
- rafforza l’orientamento secondo cui le criptovalute detenute su exchange esteri sono soggette a monitoraggio fiscale;
- conferma che l’obbligo di compilazione del quadro RW non nasce nel 2023, ma trova fondamento in principi già applicabili negli anni precedenti;
- espone i contribuenti a sanzioni rilevanti in caso di omessa dichiarazione, anche per annualità ormai considerate “storiche”.
Alla luce di tali sviluppi, è opportuno verificare attentamente la propria posizione dichiarativa, valutando eventuali profili di regolarizzazione, anche con riferimento a periodi d’imposta antecedenti al 2023.
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